Imposte

Irap, costi relativi alla vendita d’azienda all’esame deducibilità

di Angelo Conte

Nella determinazione della base imponibile Irap resta ancora in bilico il trattamento dei costi accessori all’operazione di cessione d’azienda sostenuti dal venditore, quali consulenze, perizie o costi per servizi di vendor due diligence. Al riguardo, Assonime, seppur con un approccio dubitativo, propende per la deducibilità di tali costi. Sul punto, sarebbe, ad ogni modo, opportuno un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria.

L’articolo 5 del Dlgs 446/1997 stabilisce che la base imponibile delle società di capitali, aventi ad oggetto attività industriale o commerciale, è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del conto economico «con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda». Tale disposto normativo è il frutto delle modifiche apportate dal Dl 244/2016 alla normativa Irap, a seguito della riforma introdotta dal Dlgs 139/2015 in tema di redazione del bilancio d’esercizio per i soggetti Oic adopter.

Nello specifico, con la soppressione dell’area straordinaria del conto economico, la soluzione tecnica adottata dal legislatore è stata quella di confermare l’impostazione di attribuire rilevanza, ai fini Irap, alle voci del valore della produzione così come desumibili dal conto economico, imponendo, tuttavia, di sterilizzare i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d’azienda. In questo quadro, il tema che si pone è quello di capire cosa viene effettivamente ricompreso tra i componenti di natura straordinaria menzionati dalla norma in questione.

Tale locuzione è senz’altro riferita alle plusvalenze o minusvalenze realizzate dal venditore in caso di cessione d’azienda. Per altro verso, risulta maggiormente complicato stabilire se rientrano in tale nozione anche i costi accessori rilevati autonomamente dal venditore in occasione dei trasferimenti d’azienda, quali consulenze, perizie o costi per l’attività di vendor due diligence.

Ebbene, potrebbe deporre a favore della tesi dell’indeducibilità di tali costi, ai fini Irap, la considerazione che gli stessi sono strettamente connessi all’operazione di trasferimento d’azienda. Sotto diverso profilo, Assonime, che affronta la tematica in oggetto nella propria circolare 14/2017, propende per la deducibilità dei costi di cui trattasi.

A sostegno di tale tesi, l’Associazione valorizza la considerazione che la norma si rivolge ai componenti reddituali di natura straordinaria e non a tutti i componenti comunque collegati all’operazione di cessione d’azienda. Inoltre, a stretto rigore, i costi in questione precedono il trasferimento d’azienda e dovrebbe potersi concludere per la loro deducibilità quantomeno nel caso in cui l’operazione non andasse a buon fine.
In conclusione, alla luce del quadro sopra delineato, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore dell’agenzia delle Entrate volto a dirimere questa complessa vicenda.

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