Imposte

Strumentali le imbarcazioni usate per i test di collaudo

di Marco Nessi e Roberto Torelli

Sono integralmente deducibili i costi relativi alle imbarcazioni utilizzate in via esclusivamente strumentale all’attività svolta. Il principio è stato affermato dalla Ctp Milano 4750/1/2019 (presidente Roggero, relatore Chiametti).

Nel caso esaminato l’ufficio rilevava l’indebita deduzione dal reddito imponibile (ai fini Ires) e dal valore della produzione (ai fini Irap) dei costi relativi alle imbarcazioni da diporto appartenenti a una società (svolgente l’attività di commercio all’ingrosso di motori marini e altri componenti per il moto e il governo di navi e imbarcazioni) in quanto considerate utilizzate non ai fini commerciali, ma prevalentemente personali. Pertanto, secondo l’Agenzia, le imbarcazioni non potevano considerarsi strumentali all’attività svolta e, conseguentemente, i relativi costi dovevano essere recuperati a tassazione ai fini delle imposte dirette per violazione dell’articolo 164 del Tuir e, ai fini Iva, la relativa imposta doveva essere ritenuta indetraibile.

L’ufficio notificava i conseguenti avvisi di accertamento nei confronti della società consolidante e della consolidata. Nel presentare ricorso dinnanzi alla competente commissione tributaria, le società ricorrenti evidenziavano l’illegittimità del rilievo in quanto, nel caso specifico, contrariamente a quanto rilevato dall’ufficio, le imbarcazioni sarebbero state utilizzate, unitamente al cantiere navale, per effettuare dei “test di collaudo e di prova”, così da permettere al cantiere di accertare il corretto funzionamento degli impianti (alias: i motori marini) che quest’ultimo si accingeva a installare sulle proprie imbarcazioni destinate alla vendita.

Secondo la difesa, quindi, i test erano certamente necessari per consentire alle società contribuenti la commercializzazione di motori e sistemi di conduzione per navi e imbarcazioni. Attraverso questi test era possibile verificare la compatibilità e l’integrazione dei diversi sistemi di propulsione a manovra destinati alla vendita (es. motori marini, gruppi di governo elettro-idraulici, giroscopi, gruppi elettrogeni, e così via). Di conseguenza, essendo relativi a navi e imbarcazioni da diporto utilizzate esclusivamente come beni strumentali all’attività propria dell’impresa, i relativi costi dovevano ritenersi integralmente deducibili in conformità a quanto previsto dall’articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir.

Il collegio giudicante ha accolto il ricorso delle società. In particolare, nel richiamare precedenti orientamenti espressi dalla Corte di cassazione (7423/2001, 9762/2003 e 912/2006), i giudici hanno sottolineato l’indispensabilità delle imbarcazioni ai fini produttivi e commerciali delle società ricorrenti: nel caso in esame le imbarcazioni costituivano il mezzo necessario senza il quale il fine produttivo o commerciale perseguito dalle società non avrebbe potuto essere raggiunto. Proprio il riconoscimento di questa natura confermava, di riflesso, l’illegittimità del rilievo operato dall’ufficio e la necessità di classificare le imbarcazioni tra i mezzi a motore strumentali (articolo 164, comma 1, lettera a), del Tuir)

Ctp Milano 4750/1/2019

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