Imposte

Test di convenienza tra procedure per riallineare i beni d’impresa

di Paolo Meneghetti

La manovra 2020 (legge 160/2019) ha previsto la facoltà per le imprese di procedere alla rivalutazione dei beni strumentali e delle partecipazioni detenuti entro il bilancio in corso al 31 dicembre 2018. L’articolo, 1 comma 702, prevede l’applicazione di alcune norme di regola correlate alla procedura di rivalutazione, tra cui l’articolo 14 della legge 342/2000, cioè il riallineamento dei minori valori fiscali dei beni rispetto ai maggiori valori civili, previo versamento di un’imposta sostitutiva. Nel caso del riallineamento, quindi, la differenza tra valore civile del bene e valore fiscale può essere eliminata versando sulla differenza una imposta sostitutiva.

La procedura di riallineamento si colloca però in uno scenario nel quale sono possibili alternative per ottenere lo stesso obiettivo:
il versamento di imposta sostitutiva “ordinaria” ex articolo 176 del Tuir;
l’applicazione della normativa temporanea sulle aggregazioni aziendali di cui all’articolo 11 del Dl 34/2019 (si veda l’articolo a fianco).

Per orientarsi tra le diverse opzioni è bene partire dal confronto tra il riallineamento reso possibile dalla legge di Bilancio e quello da articolo 176 del Tuir.

Il primo elemento chiave sono le date. Affinché un bene sia riallineabile ex legge 160/2019 è necessario che esista sia al 31 dicembre 2018 (e già disallineato) sia al 31 dicembre 2019. Non è importante la data in cui si è verificato il disallineamento, che potrebbe essere decisamente anteriore (ad esempio un disallineamento su un immobile emerso a seguito di un conferimento di azienda eseguito nel 2015). Al contrario il riallineamento in base all’articolo 176 del Tuir ha una data di scadenza ineludibile: l’opzione può essere esercitata al massimo entro il secondo esercizio successivo alla data di efficacia dell’operazione.

Si presta ad entrambe le procedure, ad esempio, il conferimento di un’azienda eseguito nel 2018, poiché il riallineamento ex articolo 176 scade con l’opzione da manifestarsi con la dichiarazione dei redditi di prossima trasmissione nel 2020.

Un elemento decisivo ai fini della valutazione di convenienza è l’ambito oggettivo: con il riallineamento ex articolo 14, legge 342/2000, è possibile unicamente applicare l’imposta sostitutiva a un singolo bene (circolare 14/E/2017, par. 9); la sostitutiva “ordinaria” ex articolo 176 del Tuir invece, si applica a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.

Ipotizziamo un conferimento d’azienda eseguito nel 2018, in cui sono presenti due immobili strumentali per natura di cui uno, in futuro, sarà ceduto con una significativa plusvalenza: con il riallineamento della legge 160/2019, si applica il prelievo al solo immobile oggetto di futura cessione; la sostitutiva “ordinaria”, invece, interessa entrambi gli immobili.

Sul fronte del costo dell’operazione, le aliquote della sostitutiva sono simili: per maggiori valori di beni ammortizzabili fino a 5 milioni di euro l’aliquota è in entrambi i casi del 12%; cambia su valori più elevati, oppure se il bene non è ammortizzabile.

Diverso è l’effetto delle due operazioni sul patrimonio netto. Il riallineamento della legge 160 comporta la necessità di isolare nel patrimonio netto una riserva in regime di sospensione d’imposta. Si noti che mentre nella rivalutazione dei beni d’impresa la riserva (saldo attivo) si crea esattamente con l’incremento del valore del bene, invece nel riallineamento non si crea alcun incremento di patrimonio netto . Ciò nonostante , l’articolo 14 della legge 342/2000 prevede che si debba isolare una quota di riserve disponibili nel patrimonio netto e renderla in sospensione d’imposta , mentre nel conferimento d’azienda con riallineamento ex articolo 176 del Tuir si forma sì una riserva di capitale in capo alla conferitaria, ma non in regime di sospensione di imposta.

Una Snc detiene un immobile merce riscattato da leasing. La società si è trasformata in Srl nel 2016 e ha iscritto l’immobile al maggiore valore emerso nella perizia.
Questo disallineamento esistente al 31 dicembre 2018 potrà essere oggetto di riallineamento con la legge di Bilancio 2020?

No. Dalla procedura sono interessati i beni che presentano il disallineamento al 31 dicembre 2018, ma deve trattarsi di beni strumentali ammortizzabili e beni strumentali non ammortizzabili. Dal novero sono esclusi i beni merce, per i quali non è possibile alcun riallineamento.

Una Srl detiene beni strumentali che presentano un valore fiscale minore rispetto al valore civile, per effetto di disavanzi di fusione allocati a incremento del valore contabile. La società detiene nel patrimonio netto solo il capitale sociale per 10mila euro, inferiore all’importo del disallineamento. Potrà eseguire il riallineamento?

Per il riallineamento ex legge di Bilancio bisogna isolare nel patrimonio netto una riserva in sospensione d’imposta di entità pari all’importo riallineato. Potrebbe essere vincolata anche una parte del capitale sociale, ma se non esiste tale importo nel patrimonio netto (considerando sia le riserve sia il capitale sociale) la procedura non è possibile.

Una Snc detiene due immobili strumentali, entrambi locati a terzi. Gli immobili sono stati oggetti di rivalutazione solo civilistica eseguita nel 2008. Ora uno dei due sarà ceduto nel giro di qualche anno. Risulta possibile eseguire il riallineamento per un solo immobile?

Sì. Mentre il riallineamento da Tuir prevede che sia versata un’imposta sostitutiva su tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, per la nuova procedura non è prevista questa condizione. Pertanto è possibile eseguire il riallineamento anche limitato a un solo bene.

La società Bianchi Srl ha beneficiato nel 2018 di un conferimento di azienda che ha fatto emergere dei plusvalori solo civilistici. Ora la società vorrebbe eseguire il riallineamento senza far emergere alcuna riserva in sospensione d’imposta. Come potrebbe operare per ottenere l’obiettivo?

L’unica procedura possibile è il riallineamento ex articolo 176 del Tuir, scelta possibile entro il secondo esercizio successivo al momento di esecuzione della operazione. Per applicare il riallineamento con la legge di Bilancio 2020, infatti, è necessario vincolare nel patrimonio netto una riserva in sospensione d’imposta.

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