Adempimenti

Causa di esclusione con effetto immediato per la circolare del 2016

di Andrea Dili

Se nel complesso le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 al regime forfettario non hanno rivoluzionato il modello scaturito dalla manovra dello scorso anno, essendo state confermate sia le soglie di accesso innalzate nel 2019 sia le regole generali di funzionamento, la reintroduzione dell’incompatibilità del modello con la contestuale percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro costituisce una rilevante novità per tutti coloro che accanto a una posizione di lavoro dipendente o pensione avevano attivato una partita iva.

Posto che tale incompatibilità è riferita ai redditi prodotti nell’anno precedente a quello in cui si usufruisce del forfettario e che essa non opera se nel frattempo il rapporto di lavoro dipendente è cessato, occorre chiarire se la suddetta causa ostativa sia pienamente efficace già dal primo gennaio 2020 o se, al contrario, opererà soltanto dal 2021.

Una questione di non secondaria importanza considerando che si tratta di soggetti che, conseguendo un reddito di lavoro dipendente superiore a 30mila euro, nel passaggio dal regime forfettario al regime ordinario irpef sconterebbero sul reddito di lavoro autonomo aliquote marginali decisamente superiori all’imposta sostitutiva del 15% contemplata dal forfettario, senza contare che rientrerebbero in gioco anche le addizionali regionali e comunali e, in caso di esercizio di attività d’impresa, l’irap.

Nei giorni scorsi la questione è stata sollevata sia da alcuni organi di stampa sia presso la stessa Commissione Finanze della Camera dei deputati, facendo riferimento all’operatività di alcune cause ostative all’utilizzo del forfettario introdotte dalla legge di bilancio dello scorso anno, in particolare quelle afferenti il possesso di partecipazioni societarie. In merito è stato osservato come la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 10 aprile 2019 avesse chiarito che in ossequio a quanto disposto dallo statuto del contribuente, che fissa un termine di almeno 60 giorni tra l’entrata in vigore di norme che contemplano nuovi adempimenti fiscali e la loro applicazione, tali cause ostative sarebbero state operative soltanto a partire dall’anno successivo, consentendo al contribuente di rimuoverle entro la fine del 2019.

È sfuggito ai più come, tuttavia, vi sia un altro precedente: l’incompatibilità del forfettario con la percezione di redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro, infatti, non è una assoluta novità dell’ultima legge di bilancio, ma riprende testualmente il vincolo introdotto dalla manovra del 2016 e in vigore fino al 2018. In quel caso la posizione dell’amministrazione finanziaria fu molto meno benevola: la circolare dell’agenzia delle Entrate 10/E del 4 aprile 2016, infatti, specificò come la suddetta causa di esclusione precludesse l’applicazione del regime forfettario già dal 2016.

Diviene quindi inderogabile, considerando i disagi che tale incertezza provoca sugli operatori, una sollecita presa di posizione da parte dell’amministrazione finanziaria, auspicando che trovino nuovamente applicazione i principi stabiliti dallo Statuto del contribuente.

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