Imposte

FISCO E AGRICOLTURA/Il credito d’imposta ricerca e sviluppo chiude le porte alle imprese con reddito fondiario

di Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole ancorché rientranti nel reddito agrario non possono più accedere al credito di imposta per ricerca e sviluppo. Infatti la legge di bilancio del 2020 (articolo 1, comma 199, della legge 160/2019), prevede che possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa. Il riferimento al reddito d’impresa esclude quelle che invece rientrano nei redditi fondiari naturalmente come le persone fisiche e le società semplici.

Diverso era invece l’ambito soggettivo della precedente norma (articolo 3 del Dl 145/2013), che concedeva il credito d’imposta per ricerca e sviluppo a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operavano, nonché dal regime contabile adottato. Infatti anche l’agenzia delle Entrate aveva riconosciuto il credito di imposta a favore di tutte le imprese agricole.

La struttura normativa relativa al credito per ricerca e sviluppo vigente prima delle modifiche, è simile nella sostanza alla nuova disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020, che ha introdotto il credito di imposta sostitutivo dei benefici dell’iper e del super ammortamento; infatti il comma 186 dispone che possono accedere a questo credito di imposta tutte le imprese indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La previsione normativa del nuovo credito di imposta che richiama il reddito di impresa, al quale non appartengono imprese agricole e individuali e società semplici che svolgono le attività che rientrano nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del Tuir, comprende invece le imprese agricole che rientrano nel reddito di impresa e ciò anche se il reddito è determinato con criteri forfetari; infatti la norma sulla ricerca e sviluppo prescinde dal regime fiscale di determinazione del reddito di impresa.

Quindi possono usufruire del nuovo credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo tutte le società agricole diverse dalla società semplice ancorché abbiano optato per il reddito agrario ai sensi dell’articolo, comma 1093, della legge 296/2006.

Inoltre tutti i soggetti che operano in agricoltura siano essi persone fisiche, società semplici possono rientrare nel beneficio della ricerca e sviluppo se svolgono le seguenti attività:
•allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dai propri terreni;
•coltivazione di vegetali su strutture con oltre due piani produttivi;
•attività connesse preordinate alla produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015;
•attività connesse preordinate alla prestazioni di servizi;
•agriturismo, enoturismo ed oleoturismo;
•produzione di energia elettrica oltre la franchigia (comma 423 della legge 266/2005).

Tutte queste attività ai sensi degli articoli 56 e 56 bis del Tuir usufruiscono di un regime forfetario di determinazione del reddito ma sono classificate nel reddito di impresa. Si ricorda che dal 2020 sono cambiate le regole in materia di ricerca e sviluppo in quanto il credito di imposta si applica sull’ammontare delle spese senza confrontare quelle sostenute nel triennio 2012/2014 per stabilire la quota eccedente.

Sono agevolate le spese per la ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico.

È previsto un decreto ministeriale da emanarsi entro il 29 febbraio prossimo che fissi i criteri per la corretta interpretazione di queste definizioni.

La norma elenca anche le spese ammissibili (spese personale, quote di ammortamento spese per contratti di ricerca esterni (maggiorato se sostenute nei confronti delle Università), gli ammortamenti nel limite, servizi di consulenza, spese per materiali; per alcune spese sono previsti dei limiti.

Il credito di imposta è stabilito nella misura del 12% delle spese ammissibili al netto di altre sovvenzioni, nel limite massimo di tre milioni di euro. Il credito è ridotto al 6% per le attività di innovazione tecnologica con limite ad euro 1,5 milioni. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di processi o prodotti nuovi il credito di imposta è del 10 per cento.

Il credito si usa esclusivamente in compensazione in tre rate annuali. È previsto l’obbligo di comunicazione al ministero dello Sviluppo economico ed è obbligatoria una relazione tecnica a cura del legale rappresentante dell’impresa.

Ai fini del riconoscimento del credito occorre apposita certificazione del soggetto incaricato della revisione legale di conti o da un revisore legale indipendentemente.

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