Contabilità

Indicazioni ad hoc per il debutto della revisione nelle nano-imprese

di Claudio Ceradini

La guida per la revisione legale nelle “nano-imprese” messa a punto dal Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), diffusa in bozza a ottobre scorso, diventerà a breve definitiva. La questione è rilevante, posto che lo scorso 16 dicembre è decorso il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore, in forza delle nuove e ridotte soglie di cui all’articolo 2477 del Codice civile (come modificato dal Dlgs 14/2019), e che i nuovi incaricati debbono provvedere con una certa urgenza alla pianificazione ed esecuzione dei controlli sui bilanci relativi al primo esercizio in chiusura.

Disporre allora di una linea guida qualificata significa per il revisore poter ricondurre con maggiore certezza la propria condotta nei binari della diligenza richiesta dall’incarico, che costituisce la miglior difesa rispetto ad eventuali future azioni di responsabilità.

Le nuove soglie minime previste oggi dall’articolo 2477 si inseriscono in un quadro europeo molto variegato (si veda l’articolo a destra). All’interno del limite massimo imposto dalla Direttiva 2013/34/Ue gli Stati membri hanno infatti assunto determinazioni che vanno da un ampliamento quasi generalizzato della platea delle società obbligate alla revisione alla limitazione ai casi ineludibili.

Non c’è dubbio che la revisione legale nelle entità cosi piccole è complessa e richiede un drastico adeguamento dei principi resi obbligatori in Italia dalla determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014 nel set denominato Isa Italia.

Il principio di fondo è la scalabilità, e quindi l’adattabilità dell’approccio alle realtà più o meno complesse. Eppure non è così semplice, se anche nella comunità europea si discute su quale impostazione dare alla revisione delle entità meno complesse (less complex entities – Lce), con una modifica degli attuali principi internazionali o con la edizione di un set dedicato.

Gli obiettivi

Obiettivo del documento è fornire una definizione delle nano-imprese ed offrire approfondimenti sulla declinazione operativa di alcuni principi di revisione, in particolare per la pianificazione del lavoro, la determinazione della significatività, le procedure di risposta al rischio e l’applicazione del principio Isa Italia 402.

Le nano-imprese vengono individuate nelle entità che le nuove soglie indicate all'articolo 2477 aggiungono a quelle già obbligate alla nomina dell’organo di controllo sulla base della norma previgente.

Qualitativamente presentano spesso carenze in termini di sistemi informativi, separazione funzionale delle competenze e delega manageriale, cosicché i presidi interni risultano minimi ed il rischio di controllo generalmente alto.

I punti in cui il nuovo documento del Cndcec interviene sono soprattutto la fase preliminare di pianificazione e la gestione esterna dei servizi amministrativi.

La pianificazione

La nuova guida contestualizza l’approccio alla pianificazione senza modificare l’obiettivo della revisione, che rimane l’espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio basato su elementi probativi adeguati a mantenere ragionevolmente basso il rischio di tollerare inconsapevolmente errori significativi, e quindi suscettibili di indurre nel lettore terzo conclusioni errate.

Il rischio di revisione va sempre accertato identificandone le determinanti e valutandone gli effetti.

Nelle nano-imprese il controllo interno, e cioè la capacità di prevenire o successivamente correggere gli errori è precario. Spesso il supporto informativo al processo decisionale è carente, la gerarchia manageriale approssimata e la separazione funzionale confusa, cosicché il rischio di controllo, e cioè che gli errori sfuggano al presidio interno aziendale, è generalmente elevato.

Due gli effetti contrapposti. Da un lato ammettere un rischio di controllo elevato consente di evitare lunghe e complesse procedure di conformità sull’organizzazione interna, ma dall’altro significa accettare aprioristicamente la necessità di test di dettaglio diffusi ed ampi, e quindi impegnativi, per ogni posta di bilancio in cui sia prevedibile la presenza di errori significativi. Pianificazione più semplice quindi, ma nel contempo attività di verifica più intensa.

L’esternalizzazione

Se la società esternalizza i servizi amministrativi ad un fornitore esterno, il revisore deve acquisire contezza del processo, identificando quali attività siano svolte in out-sourcing sulla base del mandato o di una specifica relazione, e comprendendo la misura in cui la società possa interagire con il fornitore, verificandone l’operato. La verifica del sistema di controllo deve analizzare entrambi gli aspetti, talvolta con l’effetto di una più confortevole conclusione.

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