Contabilità

Crisi d’impresa, necessaria più flessibilità per tutte le segnalazioni

di Riccardo Ranalli


Nulla è più complicato della chiarezza. Per questo su un dettaglio, affatto secondario, dell’entrata in vigore del nuovo codice di crisi d’impresa è necessario insistere con maggiore forza. Il successo delle misure di allerta dipenderà dall’effettiva capacità di intervento dell’Ocri. Non è una questione di numeri: la stima del numero delle possibili segnalazioni e composizioni assistite, pur con le incertezze e le approssimazioni del caso, non dovrebbe superare i 6mila casi. È il numero al quale conducono le stime più affidabili e ragionate ed è un numero astrattamente gestibile.

Ciò che non sarebbe gestibile è la richiesta di composizione assistita ex abrupto, senza disporre di un piano d’impresa ed in assenza delle ulteriori informazioni necessarie, sperando che l’Ocri faccia il miracolo.

Le piccole imprese molto raramente dispongono di processi di pianificazione e di controllo di gestione e l’80% delle segnalazioni ricevute riguarderà proprio le piccole imprese; realtà nelle quali l’organo di controllo è appena stato nominato per la prima volta e che in pochi mesi dovrà prendere conoscenza dell’impresa e valutarne lo stato di salute finanziaria per dare corso, ad agosto, alla propria segnalazione agli amministratori. Ragioni di tempo, gli impediranno un preventivo confronto con l’organo amministrativo ed il dibattuto che seguirà la segnalazione sarà scandito dal calendario. Allo scadere dei termini, il debitore si risolverà a richiedere in maniera raffazzonata la composizione assistita, quale minore dei mali.

Redigere un piano richiede informazioni, esperienza e tempo. Se il piano non c’è, se le informazioni mancano, difficilmente l’Ocri potrà sostituirsi all’imprenditore e, se anche lo facesse, verrebbe meno il sano e costruttivo dibattito tra colui che ha formulato le stime e colui che, con il giusto grado di scetticismo, le mette in discussione: in pratica, l’Ocri, «se la canterebbe e suonerebbe da solo».

La credibilità dell’Ocri nei confronti dei creditori e degli altri stakeholder è essenziale per il successo delle trattative. L’Ocri è credibile se dimostra di avere svolto un effettivo vaglio critico delle azioni che il debitore intende attuare; lo è molto meno se il piano è un suo prodotto, in quanto risentirebbe di una conoscenza comunque sommaria dell’impresa e non sarebbe veramente interiorizzato e fatto proprio dal debitore che dovrà eseguirlo. In ogni caso, la maggior parte del tempo a disposizione dell’Ocri verrà dispersa per accertare la reale situazione dell’impresa e non ne resterà a sufficienza per condurre le laboriose trattative.

L’elevata frequenza di casi di insuccesso non potrà non pesare sulla reputazione dell’Ocri: poche operazioni concluse positivamente non gli impediranno di essere considerato la mera anticamera di una procedura concorsuale.

Il suggerimento proposto a gran voce, in tutte le sedi, da chi scrive è stato quello di differire, per la piccole imprese, le sole segnalazioni all’Ocri da parte degli organi di controllo. Si sarebbe dato alle imprese più destrutturate il tempo per potersi organizzare per avvalersi della composizione assistita.

Malgrado nella relazione accompagnatoria venga dato atto che si è voluta prevedere «una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo», lo schema del correttivo ha invece assunto una direzione diametralmente opposta differendo di sei mesi le sole segnalazioni dei creditori pubblici qualificati e quelle interne delle imprese senza obbligo di nomina dell’organo di controllo. Formalmente, tale differimento sembra aderire alla richiesta formulata dal mondo professionale, camerale e delle imprese, ma nella sostanza la respinge. A ben vedere è anche difficile da comprendere: è stato concesso un ampliamento dei termini per le segnalazioni esterne che già fruiscono di un naturale differimento e, riguardando principalmente situazioni di insolvenza, non lo avrebbero invece meritato. Mentre le imprese che avevano già nominato un organo di controllo probabilmente avevano scelto di dotarsi di una struttura di controllo più evoluta e probabilmente sono solo le sole piccole imprese già attrezzate ad affrontare la nuova disciplina.

È forse prevalso il timore che l’organo di controllo sarebbe rimasto del tutto inerte e non avrebbe dato corso neppure alla segnalazione interna. Chi scrive ha invece la percezione che gli uomini dei collegi sindacali stiano comprendendo il cambio di passo loro richiesto: le segnalazioni agli amministratori le faranno. Il vero ostacolo sarà il debitore che tarderà a far propria la rivoluzione culturale della riforma. Concedere più tempo per poter predisporre la complessa documentazione occorrente sarebbe stata una esigenza per la proficua adozione degli strumenti di composizione della crisi. Si trattava solo di ampliare, per le piccole imprese, in via transitoria, il termine di 60 giorni del comma 2 dell’articolo 14 concesso per adottare gli strumento portandolo a 180 giorni.

Chi scrive è convinto che l’Ocri, con gli affinamenti normativi via via intervenuti, possa essere un attore assai efficace. Resta un rammarico: la fretta di vedere la norma operativa rischia di travolgere le imprese meno strutturate e a pagarne le conseguenze non saranno però solo i segnalati, ma l’intero sistema delle misure di allerta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©