Contabilità

Nuove strategie per comporre le liste dei candidati

di Angelo Busani

La nuova norma dei due quinti sollecita l’adozione di nuove strategie nella composizione delle liste per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo nelle società quotate. Si pensi al Cda di 9 membri in una società che assicuri un solo posto alla minoranza: dovendo le liste essere compliant con le quote di genere, gli 8 candidati della maggioranza dovranno essere 4 maschi e 4 femmine (in precedenza potevano essere 5 e 3): in questo caso, la quota di 2/5 si traduce in 50/50. Ora, dato che 4 rappresentanti di un genere soddisfano la quota di 2/5 di 9, la minoranza potrà invece eleggere una persona di qualsiasi genere, dovendo però presentare una lista con almeno due nominativi (una femmina e un maschio). In precedenza, la lista di minoranza era spesso composta da un solo nominativo.

Invece, se si ha un Cda di 15 membri in una società che assicuri 3 posti alla minoranza, i 12 candidati della maggioranza (se non siano in numero di 6 per ogni genere) possono essere 7 di un genere e 5 dell’altro genere (in precedenza potevano essere 8 e 4); in quest’ultimo caso, dato che 5 rappresentanti di un genere non soddisfano la quota di 2/5 di 15, la minoranza dovrà eleggere almeno una persona del genere che sia meno rappresentato tra gli eletti della lista di maggioranza, dovendo però comporre la propria lista con almeno 4 nomi (due di un genere e due dell’altro genere).

La nuova norma sollecita, inoltre, alle segreterie delle società quotate una tempestiva programmazione per effettuare la revisione delle clausole statutarie che si sono rese obsolete.

Nei casi in cui nella prossima primavera non ci siano organi in scadenza, c’è meno pressione sul punto: l’assemblea annuale potrà essere convocata anche in sessione straordinaria e deliberare in ordine alle occorrenti modifiche statutarie, le quali incideranno sul rinnovo degli organi negli esercizi successivi.

Quanto, invece, alle società che hanno gli organi da rieleggere nella primavera del 2020, il percorso più agevole (o probabilmente obbligato, stante la mancanza di tempo per convocare un’assemblea straordinaria) per giungere alla convocazione dell’assemblea annuale, con lo statuto già in regola con le nuove norme in tema di composizione delle liste e di metodo di elezione degli organi, è senz’altro quello di far deliberare le modifiche statutarie a un Cda il cui svolgimento sia calendarizzato tra breve.

Infatti, ai sensi dell’articolo 2365, comma 2, del Codice civile, qualora lo statuto espressamente lo preveda, «gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative» possono essere deliberati dal consiglio di amministrazione (oppure dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione nel sistema dualistico) senza passare in assemblea.

È chiaro che si deve trattare di meri adeguamenti strettamente correlati alle intervenute modifiche legislative e che, in tale ambito, non possono essere introdotte modificazioni discrezionali dello statuto, per le quali la legge invece impone una rigorosa competenza assembleare.

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