Contabilità

Deleghe di funzioni nel Cda delle Srl: l’equiparazione alle Spa è retroattiva

di Luca Boggio

L’estensione alle Srl dell’articolo 2381 del Codice civile, che disciplina i compiti del presidente del Cda e le deleghe interne all’organo amministrativo, effettuata dal Codice della crisi – con l’aggiunta di un ultimo comma all’articolo 2475 del Codice civile – e in vigore dal 16 marzo 2019, ha carattere interpretativo ed è quindi retroattiva. L’applicazione dell’articolo 2381, per «ragioni sistematiche», porta inoltre con sé anche l’assoggettamento delle Srl delle norme alla responsabilità degli amministratori delle Spa (articolo 2392).

GUARDA IL QUADRO GENERALE

Lo ha affermato la Corte d’appello di Brescia con la sentenza del 22 ottobre 2019 ha fornito una prima interpretazione della norma (quinto comma dell’articolo 377) del Codice della crisi. Ma secondo i giudici bresciani questa estensione riguarda solo la responsabilità verso la società di natura contrattuale e non la responsabilità diretta dell’amministratore non operativo verso i terzi in caso di illeciti extracontrattuali ( “aquilani”) commessi dall’amministratore delegato.

Il rapporto tra la disciplina delle Srl e quella delle Spa costituisce uno degli aspetti più critici della riforma societaria del 2003, che a più di quindici anni di distanza solleva ancora problemi tanto da aver richiesto un nuovo intervento del legislatore (con il Codice della crisi)per chiarire se ed in quale misura le regole stabilite dall’articolo 2381 del Codice civile per il consiglio di amministrazione delle società azionarie rette dal sistema tradizionale si applichino anche alle Srl.

Il Codice della crisi

Le norme relative alle Srl contengono una specifica disciplina della responsabilità degli amministratori, che ha dato luogo a molte incertezze interpretative. Tra gli aspetti più discussi è stata la possibilità di ricorrere alle regole relative all’amministrazione delle Spa per integrare il regime delle Srl.

Il Codice della crisi ha affrontato e risolto, almeno in parte, il problema sancendo la legittimità del ricorso all’articolo 2381, anche in caso di Srl, previa verifica di compatibilità. In altre parole, il Codice della crisi riconosce la legittimità della traslazione di principi e regole del tipo azionario: non ne ha però chiarito la misura.

Una norma interpretativa

La Corte d’Appello di Brescia con la decisione del 22 ottobre ha fornito una prima applicazione dell’estensione alle Srl dell’articolo 2381 del Codice civile. Secondo i giudici bresciani è una norma di interpretazione autentica e, dunque, efficace retroattivamente. Su questa base riformano in parte la sentenza di primo grado (Tribunale di Brescia, sentenza 894/2017) che aveva invece espressamente escluso l’estensione alle Srl della disciplina prevista dagli articoli 2381 e 2392 per le Spa.

La ragione di questa lettura, che però non convince del tutto. dovrebbe risiedere nell’esistenza di divergenze interpretative che il legislatore avrebbe voluto risolvere con un intervento di carattere ermeneutico. Va però sottolineato che l’articolo 2381 regola una pluralità di aspetti del funzionamento del consiglio di amministrazione, mentre la vicenda oggetto della sentenza di Brescia concerne solo la delega delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione. La decisione si riferisce infatti alla responsabilità diretta e solidale di tutti i coamministratori verso terzi, in caso di illeciti commessi dall’amministratore delegato. Né nel testo dell’articolo 377, né nella relazione accompagnatoria v’è inoltre traccia della volontà del legislatore di fornire un’interpretazione autentica. Il richiamo alla nuova disposizione avrebbe piuttosto ragion d’essere in chiave di interpretazione evolutiva delle regole relative alle Srl.

La responsabilità “diretta”

Il secondo punto toccato dai giudici bresciani attiene alla responsabilità dell’amministratore non delegato. La sentenza è di particolare interesse anche per la scarsità di precedenti giurisprudenziali relativi all’azione risarcitoria promossa dal terzo contro l’amministratore non delegato di Srl.

I giudici escludono la responsabilità dell’amministratore non delegato basata esclusivamente sulla mancata vigilanza sull’attività (illecita) dell’amministratore delegato, al quale venga ascritta non una responsabilità contrattuale verso la società, ma una responsabilità “diretta” verso i terzi (sesto comma dell’articolo 2476).

Si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale (aquilana) alla quale, secondo i giudici bresciani non si applicherebbe l’estensione alle Srl delle norme delle Spa su consiglio di amministrazione e responsabilità degli amministratori (articoli 2381 e 2392 del Codice civile).

La soluzione è condivisibile perché anche nelle Srl l’azione diretta ha una sua autonomia rispetto a quella sociale e tale autonomia non può ritenersi superata dal “nuovo” rinvio alla disciplina delle Spa, perché è estranea a tale richiamo la regolamentazione della responsabilità aquiliana. Così, ne esce ancora confermato un certo grado di autonomia tra i due tipi societari.

GUARDA IL QUADRO GENERALE

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©