Contabilità

Non si cancella il debito estinto e riaperto tal quale

di Franco Roscini Vitali

Chiarimento dell'Oic sul principio Oic 19 in consultazione fino al 14 febbraio.Quando si estingue un debito e cambia la controparte, per esempio cambio della banca creditrice, si procede sempre all'eliminazione contabile dello stesso.

L'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) ha ricevuto una richiesta di chiarimento relativa all'applicazione del paragrafo 73 del principio Oic 19 Debiti, che tratta dell'eliminazione contabile di un debito.

È stato chiesto di precisare se il cambio della controparte, ad esempio per cessione del credito, oppure la modifica della forma giuridica, per esempio da finanziamento a titolo obbligazionario, oppure il cambio della valuta, comporti l'eliminazione contabile del debito.

La risposta dell'Oic, in consultazione fino al 14 febbraio contenuta nella Newsletter del mese di dicembre 2019, analizza in dettaglio il paragrafo 73 del principio contabile.

Il primo periodo del paragrafo detta una regola di carattere generale in base alla quale quando si estingue un debito per adempimento o altra causa, o per trasferimento, la società elimina il debito. Tuttavia, nel secondo periodo, è prevista un'eccezione alla regola generale nei casi in cui a seguito dell'estinzione è contratto un nuovo debito con la medesima controparte: in tali situazioni l'eliminazione contabile avviene solo quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Pertanto, questo è il caso in cui la controparte non muta: se i termini contrattuali differiscono in modo sostanziale, cancellazione del debito originario e iscrizione del nuovo debito.

Il terzo periodo del paragrafo 73, poi, disciplina i casi di modifiche contrattuali intervenute in costanza del medesimo debito, prevedendone l'eliminazione contabile e la rilevazione del nuovo debito solo in presenza di una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso: il paragrafo non fa riferimento al fatto che il creditore sia sempre il medesimo o meno.

Pertanto, il cambio di controparte non dovuta all'estinzione della precedente obbligazione, come nel caso di cessione del credito a terzi da parte del creditore, rientra in tale ultima previsione. In tali casi, per procedere all'eliminazione contabile del debito si deve valutare se la modifica contrattuale determini un sostanziale effetto sulle previsioni dei flussi di cassa connessi al debito.

Nel caso di cambio di forma giuridica, ad esempio per estinzione del debito da finanziamento a successiva emissione di un titolo obbligazionario, deve essere verificato se cambia la controparte: se cambia, si applica la regola generale contenuta nel primo periodo, mentre se non cambia si applica la regola contenuta nel secondo periodo e, pertanto, l'eliminazione avviene quando i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso.

Infine, nel caso di cambio della valuta, escludendo il caso dell'estinzione del debito disciplinata dal primo periodo del paragrafo 73, devono essere valutati gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito ai sensi del secondo o al terzo periodo del paragrafo in base alle circostanze specifiche della negoziazione.

L'Oic, a seguito del chiarimento, non ha ravvisato la necessità di un intervento di carattere interpretativo o emendativo sull'Oic 19.

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