Contabilità

Crisi d’impresa, rischio stretta sul credito bancario con la convocazione all’Ocri

di Paolo Rinaldi

In attesa di vedere applicate per la prima volta le misure di allerta, il sistema bancario si sta confrontando in questo periodo con numerose novità, tra le quali anche le prime stime riguardanti il numero di imprese coinvolte nella fase di segnalazione agli Ocri. Indipendentemente dalla quantificazione, la tematica rilevante è soprattutto la capacità per il sistema bancario di intercettare preventivamente queste situazioni, per evitare di essere colto di sorpresa dalla segnalazione (sia essa interna o esterna).

Banche ed early warning

Al riguardo, da anni sono implementate nelle banche misure interne di early warning, basate su informazioni esistenti all'interno del singolo istituto (andamentali interni) e dell'intero sistema (andamentali di centrale rischi), nonché su taluni indicatori di bilancio. La componente di bilancio andrà pertanto rivista o integrata con gli indicatori di crisi stabiliti dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i quali a loro volta non possono prescindere dai dati interni dell'azienda, rendendo particolarmente difficile qualsiasi analisi predittiva che non scaturisca dal confronto, tempestivo ed efficace, con l'imprenditore stesso.

La capacità della banca di comprendere – a volte prima degli altri interlocutori, a volte tardivamente – la presenza di una crisi, è messa a dura prova dalla difficoltà di interpretazione delle informazioni fornite dal debitore: spesso scarse, a volte volutamente generiche, e in generale non particolarmente tempestive.

Questa difficoltà trova il suo punto massimo con la convocazione agli Ocri dell'impresa. Qualora la banca venisse a conoscenza di tale circostanza, indipendentemente dalla fonte, e dunque anche in violazione della riservatezza che contraddistingue la fase dell'allerta, essa non può restare indifferente rispetto a questa circostanza.

La particolarità dell'attuale sistema di allerta, che prevede la segnalazione agli Ocri sia a seguito di analisi di tipo prospettico (Dscr inferiore a 1) sia in presenza di grave inadempimento conclamato (scaduto per creditori pubblici qualificati), fa sì che la banca stia a guardia alta rispetto alla segnalazione stessa.

Gli stage dei creditori

Il principio contabile Ifrs 9 adottato dalle banche da quasi due anni, infatti, prevede che a prescindere dal rating del debitore, che può essere più o meno buono, i crediti siano sottoposti a una classificazione per stage cioè per stadio di vita. Alla data della loro erogazione iniziale, di norma, i crediti bancari sono considerati a stage uno, circostanza che consente alla banca di valutare il credito sulla base di una probabilità di default (Pd) calcolata su orizzonte temporale di soli 12 mesi, indipendentemente dalla scadenza del credito, che può anche essere a medio o lungo termine.

In conformità al principio contabile fissato dal regolamento Ue 2067/2016, recepito dai regolamenti interni delle banche, vi sono circostanze in presenza delle quali il credito deve essere passato a stage due. In presenza di uno stage due, la banca dovrà valutare la probabilità di default sulla base della vita futura dello strumento (lifetime) e quindi sarà tenuta ad accantonamenti per rischio di credito molto maggiori.

Si tratta ancora di crediti considerati “in bonis” ma in relazione ai quali in questi ultimi mesi si sono costituite vere proprie filiere creditizie autonome rispetto al credito a stage uno, e che vengono denominate “high risk”, proprio in funzione della necessità della banca di tenere particolarmente monitorate queste posizioni, che possono successivamente transitare a stage tre¸ vale a dire a default.

Senza entrare nel merito delle conseguenze dell'adozione di una definizione di default conseguente agli Orientamenti in materia emanati dall'Eba, occorre tuttavia considerare che lo stage due è l'ultima area di credito in bonis prima del restructuring, e che la banca sarà chiamata alla sfida di massimizzare i rientri a stage uno attraverso apposite politiche di gestione (incluse le misure di forbearance, vale a dire le moratorie e le altre agevolazioni concesse al debitore), minimizzando al contrario i passaggi a stage tre, ovvero a default.

Il fattore Ocri

Alla luce di questa circostanza, gli eventi che determinano un significativo aumento del rischio di credito (Sicr – significant increase of credit risk) devono essere tenuti in particolare rilevanza e monitorati assiduamente. Tra essi troverà senz'altro posto la segnalazione agli Ocri, la quale – avendo per l'appunto come presupposto la presenza di fondati indizi di crisi – rappresenterà uno stimolo fortissimo per la banca a portare il credito come minimo a stage due.

La verità è che nessuno oggi riesce a comprendere quale sarà l'efficacia degli Ocri nel valutare la gravità della crisi aziendale, non potendosi escludere che la convocazione in Camera di commercio consegua a eventi di vero e proprio default, invece che di semplice crisi. Nel dubbio, la reazione della banca sarà quella di spostare immediatamente il credito nelle filiere di gestione delle posizioni classificate a stage due, ma con una forte propensione a moderare e ridurre l'esposizione creditizia, in attesa di conoscere il livello di gravità della crisi.

Le modifiche opportune

Tale necessità interna dovrà essere mediata con le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Codice della crisi riguardo alla revoca degli affidamenti bancari.

In presenza di elevata probabilità di crisi in stadio avanzato, o anche solo nel dubbio di essa, le strutture bancarie cui sarà avocata la gestione saranno quelle di restructuring, ovvero quelle deputate a gestire il default, con tutte le conseguenze in ambito di volumi di credito e di tipologia di approccio negoziale tipiche di quella filiera.

Risulterà quindi fondamentale da parte del sistema camerale comprendere con attenzione le dinamiche creditizie, e fare in modo di ridurre il più possibile le incertezze informative, in presenza delle quali gli istituti di credito saranno costretti ad attivare i meccanismi – ben poco disponibili – del credito anomalo e non quelli del credito proattivo.

Questa è la sfida che avranno davanti nei prossimi mesi non solo le banche e gli Ocri, ma lo stesso legislator. Si auspica che, con il decreto correttivo, si proceda ad ampliare il lasso temporale per l'impresa prima di accedere agli Ocri, attualmente di soli trenta giorni, in modo da predisporre le necessarie informazioni per massimizzare la probabilità di mantenere l'accesso al credito.

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