Contabilità

Crisi d’impresa, strategia comune banca-azienda sul rischio default

di Antonio Quagli

L’allerta del Codice della crisi convive con gli early warnings del sistema bancario: l’emersione precoce della crisi è un obiettivo comune che viene perseguito con strumenti e informazioni attualmente diversi. Se entrambi gli operatori – banca e impresa – hanno la medesima esigenza, gli strumenti disponibili per raggiungere il risultato sono tuttavia diversi e complementari tra loro.

Lato banca, il regolamento Ue 2067/2016 che ha disciplinato la first time adoption di Ifrs 9 da gennaio 2018 ha progressivamente introdotto un elenco di circostanze atte a segnalare all’istituto un aumento significativo del rischio di default (eventi Sicr). Un primo segnale è l’esistenza di scaduto oltre 30 giorni, il quale sebbene non costituisca un default rappresenta un segnale che se non gestito può senz’altro poi condurre a una perdita su crediti.

Un secondo elemento è la richiesta alla banca di una misura di forbearance, ovvero di una modifica degli originari termini contrattuali in misura più favorevole al debitore, in assenza della quale non sarebbe in grado di adempiere negli originari termini contrattuali (è il caso dell’impresa che potrebbe non aver ancora generato scaduto ma sente che ciò accadrà). Anche un aumento brusco della probability of default contenuta all’interno del rating debitore può rappresentare un evento Sicr. Laddove il rating non sia inizialmente previsto, a volte l’istituto prudenzialmente classifica a stage due il credito, sino a ottenimento di rating adeguato. Infine, ciascun gruppo bancario ha sviluppato sistemi di early warning, coperti da segreto industriale, tramite i quali si rilevano condizioni di watch list o high risk che sulla base dei risultati di bilancio o degli andamentali interni o di centrale rischi rilevano un aumento significativo del rischio di credito. La banca non è dunque priva di elementi per tentare di cogliere anticipatamente la crisi.

Lato impresa, l’introduzione degli adeguati assetti amministrativi che il legislatore ha inserito nell’articolo 2086 del Codice civile, in vigore da marzo 2019, stenta a decollare. Questo ritardo è legato sia a un problema culturale, in quanto il sistema imprenditoriale sta faticando a cogliere la natura di servizio di questi strumenti, sia a un problema economico, in quanto la dimensione media delle imprese italiane è ridotta e occorre probabilmente stimolare l’adozione di questi comportamenti virtuosi tramite incentivi.

È l’imprenditore il soggetto maggiormente responsabilizzato circa il monitoraggio preventivo, e l’introduzione di sistemi di preventivazione finanziaria, controllo di gestione e risk management rappresenterebbe quel tessuto informativo che alla banca manca per poter gestire il credito e selezionare gli investimenti.

L’attuale mancanza di informazioni di tipo preventivo, sistematiche ed affidabili lato debitore, impedisce alle banche di attivare la low credit risk exemption, la possibilità di non considerare un evento Sicr, in presenza di rating dell’impresa buono e di informazioni affidabili sulla capacità di adempiere di breve periodo. Vi sono dunque tutti i presupposti perché possano nel tempo convergere gli early warnings bancari e quelli interni all’impresa.

Gli indicatori di crisi lato impresa sono stabiliti dal Codice della crisi, e tra essi fondamentale è l’incapacità prospettica di sostenere il debito nel semestre (almeno): secondo il Cndcec, essa deve risultare principalmente dal calcolo su base almeno trimestrale di un Dscr preparato dall’imprenditore e ritenuto attendibile dagli organi di controllo. Si dovrà quindi valutare come si configurerà il rapporto banca-impresa alla luce di queste innovazioni introdotte dal Codice della crisi e dall’esercizio della delega da parte del Cndcec.

Sarebbe infatti auspicabile la richiesta della banca all’impresa di presentare periodicamente il proprio Dscr. In base ai valori assunti dal Dscr, la banca potrebbe identificare un aumento significativo del rischio di default e ciò migliorerebbe la capacità del sistema– bancario di monitorare il rischio di insolvenza, utilizzando una fonte informativa nuova, interna all’impresa. Peraltro un ottimo Dscr significa poter erogare maggiore volume di credito, dunque una informazione fondamentale anche dal punto di vista commerciale. L’adozione su base massiva di calcolo del Dscr prospettico, e all’interno di tesorerie ben organizzate ed affidabili, può quindi costituire la chiave interpretativa di un nuovo modo di gestire il rapporto banca-impresa, favorendo un accesso al credito in volumi e a costi migliori.

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