Imposte

L’esenzione Imu sulle aree edificabili vale solo per gli imprenditori agricoli

di Luigi Lovecchio

Esenzione Imu ridotta per le aree edificabili possedute dai soggetti Iap e dai coltivatori diretti. La nuova Imu, introdotta con la legge di Bilancio 2020, limita infatti l’equiparazione ai terreni agricoli alla sola quota di possesso dei suddetti soggetti. Ai fini sia della vecchia che della nuova imposta comunale, le aree fabbricabili possedute e condotte da soggetti aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (Iap) e di coltivatori diretti, iscritti alla previdenza agricola, se adibite all’utilizzo agro-silvo-pastorale, sono tassate come terreni agricoli. Se si considera che i terreni agricoli posseduti e condotti da Iap e da coltivatori diretti sono a loro volta sempre esenti da imposta, ovunque essi siano ubicati, è del tutto evidente che la suddetta equiparazione comporta, di fatto, l’esenzione dell’area posseduta.

La Cassazione (16636/2011), in vigenza della omologa previsione relativa all’Ici, ha in più occasioni esaminato il caso dell’area posseduta da una pluralità di comproprietari, dei quali solo alcuni rivestivano le qualifiche in esame. In proposito, è stato ritenuto che la natura di un bene immobile non potrebbe mutare a seconda del soggetto che ne è titolare. Di conseguenza, l’equiparazione al terreno agricolo operava per la totalità dei comproprietari, agricoltori e non. Tale criterio è stato recepito anche nei documenti di prassi relativi alla vecchia Imu, stante la sostanziale omogeneità di disciplina rispetto all’Ici (circolare 3/2012 del Mef).

La nuova Imu ripropone in effetti la suddetta finzione giuridica, in linea di continuità con il passato, con la novità della espressa menzione delle società agricole aventi anch’esse la qualifica di Iap. Quest’ultima integrazione ha lo scopo di superare la resistenza dei Comuni all’applicazione dell’agevolazione in oggetto ai soggetti diversi dalle persone fisiche, nel presupposto che le società, in quanto tali, non sono iscritte alla previdenza. Va peraltro rilevato in proposito che anche per le società agricole l’esenzione di specie mantiene l’obbligo del doppio requisito della titolarità dell’area e della persistente conduzione della stessa. La novità più rilevante è tuttavia rappresentata da quanto dettato nel comma 743 della legge di Bilancio 2020. Vi si precisa che, in caso di contitolarità, ogni contribuente determina l’imposta di competenza sulla base degli elementi soggettivi e oggettivi «riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni».

È evidente la finalità della previsione in esame. Si stabilisce con chiarezza che le agevolazioni di uno dei soggetti passivi non possono estendersi agli altri che non presentino i requisiti di legge. L’effetto di tale regola è che, nella fattispecie di cui si discute, in caso di comproprietà tra più contribuenti, dei quali solo alcuni sono soggetti Iap o coltivatori diretti, per tutti gli altri il bene sarà tassato come area fabbricabile. La sfera applicativa dell’agevolazione, dunque, si riduce sensibilmente. L’obbligo di pagamento dell’imposta per i contribuenti non agricoltori dovrebbe decorrere solo dal saldo di dicembre poiché alla scadenza di giugno si verserà la metà di quanto corrisposto nel 2019.

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