Imposte

Separazione senza figli, Imu a carico del proprietario

di Luigi Lovecchio

In caso di assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, la soggettività passiva dell’assegnatario opera solo se ci sono figli minori. In caso contrario, si guarda solo alla titolarità formale del bene, anche ai fini dell’applicazione dell’esenzione da imposta. La nuova Imu modifica le regole applicabili in presenza di immobili assegnati in esito alla rottura del vincolo coniugale. Al riguardo, si ricorda che nella vecchia Imu, in forza dell’articolo 4 del decreto legge 16/12, l’attribuzione dell’immobile in esame si considerava fatta a titolo di diritto di abitazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge 201/11, la casa coniugale assegnata con provvedimento del giudice era sempre esente da imposta.

Nell’ambito del nuovo tributo, è mantenuta l’esenzione dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate. Tra queste ultime, è menzionata per l’appunto la casa familiare assegnata «al genitore affidatario dei figli», con provvedimento del giudice che «costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso». Nel comma 743, relativo ai soggetti passivi dell’imposta, tale concetto è ribadito, rilevandosi la qualifica di contribuente «in capo al genitore affidatario dei figli».

Ne consegue, in primo luogo, che, se vi sono figli minori, l’assegnazione con affidamento determina l’esenzione da imposta. Non è chiaro tuttavia se, allo scopo, occorrano i requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale. Il dubbio nasce perché nelle altre fattispecie di equiparazione all’abitazione principale (vedi proprietà degli appartenenti alle forze armate), l’irrilevanza dei requisiti suddetti è espressamente disposta.

Nulla viene invece dettato per l’ipotesi in discussione. In ogni caso, soggettività e esenzione conservano validità sino a quando è efficace il provvedimento del giudice. Inoltre, in mancanza di figli minori, la soggettività segue i criteri ordinari. Ciò significa che se l’immobile è di proprietà del coniuge non assegnatario allora:

a) il bene fa capo solo a questi e soprattutto;

b) si perde l’esenzione, con l’effetto che l’unità sarà assoggettata a Imu.

Ipotizzando invece il caso di contitolarità dei coniugi, occorrerà guardare alle singole quote di possesso. Pertanto, la quota del non assegnatario sarà imponibile, mentre quella dell’utilizzatore, laddove questi abbia residenza anagrafica e dimora nella casa medesima, sarà esente alla stregua di abitazione principale.

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