Quotidiano del fisco

  • STAMPA NOTIZIA 27/02/2019
  • Dividendi e interessi con clausole antiabuso

    di Alessio Persiani e Andrea Tempestini
  • Con le attese sentenze T Danmark e Y Danmark (cause riunite C-116/16 e C-117/16 ) e N Luxembourg 1 e altri (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16) pubblicate ieri la Corte di giustizia Ue ha fissato importanti princìpi in tema di esenzione di dividendi e interessi/royalties in base alle direttive Ue. I punti di maggior rilievo sono i seguenti:

    1. a prescindere dell’espresso recepimento della clausola antiabuso delle direttive da parte dei legislatori nazionali, trova applicazione il principio generale di diritto europeo che vieta a chiunque di avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale ordinamento;

    2 .nell’ambito della direttiva Madre-Figlia il requisito della beneficial ownership non assume autonoma rilevanza, ma parrebbe assorbito dall’applicazione del principio di cui sopra;

    3. la clausola del beneficiario effettivo trova invece applicazione nell’ambito della direttiva Interessi e Royalties, essendo ivi espressamente prevista, e deve essere interpretata alla luce del Commentario all’articolo 11 del modello Ocse, cui le previsioni della direttiva si ispirano;

    4. sebbene spetti al giudice nazionale valutare in concreto l’esistenza di un abuso, costituiscono indici rilevanti in tal senso la circostanza che: a) i dividendi o gli interessi siano ritrasferiti entro un breve lasso di tempo dalla società percettrice ad altre società che non soddisfino le condizioni applicative della direttiva; b) la società percettrice si limiti a svolgere quale unica attività quella di incasso dei dividendi o interessi e di ritrasferimento ad altri soggetti sulla scorta di vincoli contrattuali o anche solo di comportamenti da cui possa desumersi l’assenza di un diritto a disporre e godere delle somme incassate;

    5. qualora il beneficiario effettivo dei dividendi o interessi sia residente extra-Ue l’applicazione dei benefici delle direttive è esclusa in radice senza neppure necessità di invocare il principio generale antiabuso;

    6. mentre sono i contribuenti a dover dimostrare l’integrazione dei presupposti richiesti dalle direttive, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare la ricorrenza di una pratica abusiva, ma tale onere non si estende alla positiva identificazione del beneficiario effettivo essendo sufficiente la dimostrazione che non lo è il soggetto percettore.

    Si tratta di pronunce molto articolate, che richiederanno attente riflessioni da parte dei contribuenti e delle Amministrazioni fiscali dei vari Paesi e tempi probabilmente non brevi prima che si sedimenti una prassi applicativa. Si può comunque rilevare che:

    a ) la Corte si è discostata in modo significativo dalle conclusioni dell’Avvocato generale Kokott dello scorso marzo, che in diversi passaggi sostenevano tesi più vicine alle ragioni dei contribuenti;

    b) la Corte ha dapprima negato la rilevanza autonoma della clausola del beneficiario effettivo ai fini della direttiva Madre-Figlia, salvo poi riproporla nell’apprezzamento degli indizi di abuso senza però chiarirne i contenuti e i presupposti e, anzi, qualificandola come un requisito da accertare preventivamente laddove vi sia un beneficiario effettivo extra-Ue;

    c) per una holding che nell’ambito di un gruppo multinazionale svolga articolate attività di coordinamento e supporto delle partecipate o per una holding che risponda a finalità di sindacazione di soci non correlati o di protezione giuridica dell’investimento la percezione e redistribuzione di dividendi in un arco temporale ristretto, pur se indizio di abuso, non dovrebbe integrarlo in quanto questo si fonda su una valutazione più ampia di quanto non sia quella relativa alla meccanica dei flussi in entrata e in uscita. E questo considerando che rientra nella causa di una società, anche holding, quella di distribuzione dei propri utili ai soci;

    d) un’equilibrata interpretazione di questi principi è necessaria e auspicabile per evitare che con essi possa essere travolto lo spirito di queste direttive.