L'esperto rispondeAdempimenti

Fattura elettronica, nessuna sanzione a chi indica il codice RF18 al posto di RF01

Si tratta di un errore meramente formale relativo a un elemento non previsto dall’articolo 21 del decreto Iva, che non incide sulle imposte dovute e non pregiudica i controlli

Giorgio Confente

La domanda

Un contribuente in contabilità semplificata applica il regime di cui all'articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973. In fattura elettronica ha sempre indicato RF18 (altro) e non RF01. È corretto tale comportamento? Si ritiene comunque che, anche laddove il codice appropriato fosse RF01 (non si rinvengono in proposito chiarimenti ufficiali), l'indicazione del codice RF18, utilizzato sinora sui documenti emessi, costituirebbe una mera violazione formale e, come tale, non sanzionabile in quanto tutti gli adempimenti sono stati comunque correttamente eseguiti anche con riguardo alla liquidazione e dichiarazione dell'Iva. La medesima indicazione non risluterebbe inoltre ostativa ad un'eventuale attività di controllo.
S. N. - Roma

Si conferma che l'errato utilizzo del codice RF18 non è sanzionabile. Non risultano chiarimenti ufficiali sul codice "regime fiscale" che deve adottare il contribuente, in contabilità semplificata, che applica il regime previsto dall'articolo 18, comma 5, del Dpr 600 del 1973. Ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non sono punibili .«..le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo...