Contabilità

Nei bilanci del terzo settore valorizzati anche i volontari

di Gabriele Sepio

Al debutto i nuovi schemi di bilancio degli enti del Terzo settore (Ets).

Approvato ieri dal Consiglio nazionale del Terzo settore, seppur con alcune osservazioni, il decreto contenente la nuova modulistica per le scritture contabili.

I rilievi presentati dagli operatori del settore riguardano differenti aspetti: dalla necessità di inserire nel rendiconto gestionale le entrate figurative per l’impiego di volontari, all’opportunità di un maggior coordinamento con le disposizioni in uscita. Particolarmente attesa anche l’uscita dei principi contabili degli Ets. Gli schemi riguarderanno i bilanci 2021 e giocheranno un ruolo centrale nel delineare i profili gestionali, rendicontativi e fiscali degli enti a seguito della riforma (Dlgs 117/17 o Cts).

Proprio dal bilancio passeranno informazioni fondamentali sia per le dinamiche interne – al fine di individuare regole di gestione ottimali – sia per gli stakeholders – che potranno consultare i dati presso il Registro unico e avere un’informativa chiara sul perseguimento degli scopi solidaristici. Così, ad esempio, attraverso le scritture contabili sarà possibile verificare la natura (commerciale o meno) dell’ente (articolo 79, comma 5 Cts) o il rispetto dei criteri di secondarietà e strumentalità nello svolgimento di attività diverse (articolo 6 Cts) o valutare se sussistano le condizioni per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo (articolo 30 Cts) e la predisposizione del bilancio sociale (articolo 14 Cts).

L’articolo 13 del Cts individua le caratteristiche essenziali del bilancio, rinviando al decreto la predisposizione della modulistica da seguire per la compilazione. Il format e gli adempimenti variano a seconda della natura dell’ente e delle dimensioni. Per quelli organizzati in forma d’impresa (Ets commerciali e imprese sociali) il bilancio segue le regole ordinarie (articolo 2423 e seguenti del Codice civile), con tenuta obbligatoria del libro giornale e degli inventari. Per gli Ets non commerciali, invece, due schemi alternativi parametrati sulle entrate.

Mentre gli enti di piccole dimensioni (con ricavi inferiori a 220mila euro) potranno predisporre un rendiconto per cassa (si veda articolo nella pagina), gli altri seguiranno il classico schema civilistico di bilancio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).

Stando alla bozza di decreto, lo stato patrimoniale si discosterà poco da quello societario e continuerà a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente con alcune voci, per sua natura, diverse rispetto al mondo profit.

Ad esempio, i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti lasciano il posto alle quote associative e quelli verso clienti sono sostituiti dai crediti verso utenti, associati, fondatori, enti pubblici e privati per contributi, enti della medesima rete associativa, altri Ets e crediti da cinque per mille.

Al passivo si riprende la distinzione contenuta nelle linee guida dell’Agenzia per il Terzo settore del 2008 tra patrimonio libero e vincolato. Quest’ultimo, attualmente per gli enti riconosciuti va depositato in specifici conti a garanzia dei creditori ed utilizzato solo in ipotesi di insolvenza, mentre in futuro dovrebbe poter essere impiegato per lo svolgimento dell’attività statutaria come il resto del patrimonio (articolo 8 Cts).

Il rendiconto gestionale rappresenta in due sezioni contrapposte i risultati delle diverse aree gestionali dell’ente e costituisce il documento essenziale per desumere le informazioni sensibili cui si è accennato prima. I dati sulle attività istituzionali, diverse e di raccolta fondi sono separati sia dal lato dei costi che dei ricavi, così come sono distinte le attività finanziarie da quelle patrimoniali. In tal modo si potrà avere una visione immediata dei risultati delle singole aree, in ossequio alla funzione informativa del bilancio.

Chiude il cerchio la relazione di missione, che “spiegherà” nel dettaglio le poste di bilancio e veicolerà alcune notizie importanti, quali la natura delle erogazioni liberali ricevute o i contributi destinati per specifiche finalità.

Tra le voci da considerare anche i costi figurativi riferiti all’impiego di volontari e la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti.

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