Controlli e liti

Nulla, non inesistente la notifica del servizio privato

di Patrizia Maciocchi

Nulla e non inesistente la notificazione di un atto giudiziario eseguita da un operatore di posta privata non abilitato, nel periodo tra l’entrata in vigore della direttiva 2008/6/Ce e il regime introdotto dalla legge sulla concorrenza (124/2017). La sanatoria della nullità grazie al raggiungimento dello scopo, dovuto alla costituzione della controparte, tuttavia non incide sulla tempestività del ricorso, a causa dell’incertezza legale sulla data di consegna del ricorso all’operatore privo di potere certificativo perché non abilitato. Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 299) depositata ieri, risolvono la questione relativa al regime della notificazione del ricorso introduttivo, avvenuta per mezzo del servizio postale privato. Nell’ordinanza interlocutoria, vista l’irretroattività della legge sulla concorrenza che ha cancellato l’esclusiva di Poste italiane, i giudici esprimono i loro dubbi sulla tenuta dell’orientamento secondo il quale sarebbe inesistente la notificazione di atti giudiziari eseguita dal servizio privato prima della legge 124/2107 .

Il Supremo collegio ripercorre le tappe che hanno portato all’approvazione della legge sulla concorrenza, recependo, con grande ritardo le indicazioni della direttiva europea 2008/6/Ce, sulla scia della quale si è mossa la Corte di giustizia di Lussemburgo. Una norma che imponeva al legislatore interno di abolire la riserva in favore di Poste italiane, salvo restrittive ragioni di ordine pubblico o sicurezza. Circostanze che non si ponevano mentre - spiega la Cassazione - è ragionevole ritenere che la ragione a sostegno dell’esclusiva fosse quella di finanziare il fornitore del servizio universale, malgrado il divieto posto dalla direttiva. Il fatto che il diritto interno non si sia allineato fino al 2017, lasciando a Poste italiane i diritti speciali, non può indurre però a considerare la notificazione postale di atti giudiziari da parte degli operatori privati, estranea alla loro attività. Da qui la conclusione della semplice nullità - e non inesistenza - degli atti, sanabile quando lo scopo viene raggiunto. E dunque, come nel caso esaminato, grazie alla costituzione della parte.

Il problema però non è affatto risolto. Manca infatti il tassello della certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata visto che l’operatore che ha notificato è privo del titolo abilitativo e quindi delle prerogative tipiche dei pubblici poteri.

Circostanza che impedisce di ancorare a una data la proposizione del ricorso. E la sanatoria che scatta una volta raggiunto lo scopo della notifica non basta per considerare tempestivo l’atto.

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