Controlli e liti

Il rinvio a giudizio ferma la prescrizione

di Patrizia Maciocchi

La richiesta di rinvio a giudizio dell’ente, per illecito ammnistrativo, interrompe la prescrizione. La Cassazione, con la sentenza 1432, accoglie il ricorso del Pubblico ministero, contro la decisione della Corte d’Appello che aveva dichiarato di non doversi procedere , per avvenuta prescrizione, contro la persona fisica e un’altra società coinvolta nei fatti contestati. Conclusione estesa alla Srl parte del procedimento come previsto dal Dlgs 231/2001, sulla responsabilità ammnistrativa degli enti. Una decisione, ovviamente, corretta per la società che riteneva di aver giustamente beneficiato della sentenza di assoluzione della compagine che aveva impugnato, per ragioni non personali e dunque valide anche per la Srl, finita nel mirino della pubblica accusa. La Cassazione accoglie però il ricorso del procuratore generale. I giudici chiariscono che, in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio per l’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito «interrompe per il solo fatto della emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio».

Nello stesso giorno la Suprema corte affronta ancora il tema della 231 (sentenza 1420) per affermare l’impossibilità di applicare all’ente la norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto. Ancora una volta i giudici di legittimità accolgono la tesi del Pm contro l’assoluzione ai sensi dell’articolo 131-bis, di una Società in nome collettivo, in relazione al reato di recupero illecito di rifiuti speciali commesso dal suo legale rappresentante. La Cassazione ricorda che la responsabilità dell’impresa ha natura autonoma, rispetto a quella penale della persona fisica che commette il reato presupposto. La sua “colpa” va dunque affermata, anche nel caso in cui l’autore del reato non sia stato identificato, non sia imputabile o anche quando il reato sia estinto per una causa diversa dall’amnistia. Per questo il giudice deve procedere comunque all’autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica, nel cui interesse il reato è stato commesso. Circostanza incompatibile con la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

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