Controlli e liti

Reati tributari, patteggiamento anche senza pagare il debito

di Antonio Iorio

A seguito delle modifiche introdotte nel regime penale tributario si potrà accedere al patteggiamento per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di false fatture ovvero con altri artifici, senza effettuare il pagamento del debito tributario. Diventa poi più agevole il sequestro per equivalente nei confronti delle società i cui rappresentanti legali commettono un reato tributario e l’estensione ai delitti fiscali della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti non pone problemi di ne bis in idem rispetto alle sanzioni tributarie che già colpiscono le società. Sono questi alcuni degli interessanti spunti forniti dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione nella relazione n. 3/2020 che illustra le modifiche normative intervenute in materia di reati tributari a opera del Dl 124/2019 convertito con modificazioni nella legge 157/2019.

Tra le novità, viene segnalata la possibilità di beneficiare della causa di non punibilità per le dichiarazioni fraudolente mediante utilizzo di false fatture e con altri artifici se l’interessato provvede a regolarizzare la violazione prima che l’autore abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In base a un orientamento giurisprudenziale di legittimità (sentenza 10800/2019) analogamente ai reati di omesso versamento, anche per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000 (dichiarazione infedele e omessa presentazione), il ravvedimento operoso costituisce causa di non punibilità. Ne consegue che la regolarizzazione fiscale non può configurare anche una condizione per accedere al patteggiamento.

Ora il legislatore ha esteso la medesima causa di non punibilità anche ai reati di dichiarazione fraudolenta e pertanto le medesime considerazioni si estendono anche per il patteggiamento di tali illeciti con la conseguenza che non sarà necessario, per accedere al rito alternativo, il pagamento del debito tributario.

Va detto, al riguardo, che la Cassazione, dopo la pronuncia citata dal Massimario, aveva escluso tale possibilità (sentenza n. 47287/2019) ritenendo che per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione, a differenza dei delitti di omesso versamento, non fosse possibile accedere al patteggiamento senza estinzione del debito. Nella circostanza, i giudici di legittimità avevano evidenziato che, la regola per accedere al patteggiamento, per i delitti dichiarativi è costituita non solo dal preventivo e integrale pagamento del debito, ma anche dalla regolarizzazione preventiva rispetto alla formale conoscenza da parte dell’autore del reato di controlli, accertamenti o procedimenti penali.

Da qui, la conclusione che per i due delitti dichiarativi – poiché il pagamento del debito non rappresenta automaticamente una causa di non punibilità – l’accesso al patteggiamento è subordinato all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Da segnalare poi l’interessante considerazione contenuta nella relazione in ordine all’entrata in vigore delle nuove norme collegata alla legge di conversione del decreto e non al decreto stesso. La relazione fa riferimento ad un provvedimento (il decreto fiscale) ad «urgenza differita» che potrebbe comportare l’opportunità di valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza che devono caratterizzare i decreti legge ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione.

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