Agenzie di viaggio: regime speciale anche per singoli servizi di alloggio
È necessario che i servizi siano stati acquistati dall’agenzia prima di una specifica richiesta del viaggiatore
Nella causa C-108/22, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che l’attività svolta da un aggregatore di servizi alberghieri, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso terzi e nel rivenderli ad altri operatori economici, possa rientrare nel regime speciale Iva delle agenzie di viaggio anche quando tali servizi non siano accompagnati da prestazioni supplementari. La pronuncia riprende i principi già espressi nelle cause C-552/17 e C-163/91: se si escludessero dal regime ...