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Agenzie di viaggio: regime speciale anche per singoli servizi di alloggio

È necessario che i servizi siano stati acquistati dall’agenzia prima di una specifica richiesta del viaggiatore

di Simona Ficola

La domanda

Un’agenzia di viaggi italiana riceve da fornitori UE ed Extra UE fatture per acquisti di servizi alberghieri territorialmente non rilevanti (hotel situati al di fuori del territorio italiano). Questi servizi vengono poi rivenduti dall’agenzia di viaggi italiana a clienti italiani sostanzialmente in due modi: singolarmente o all’interno di pacchetti. Nel primo caso l’agenzia di viaggi italiana registra le fatture estere ricevute nel registro Iva acquisti ex articolo 7-quater, non emette autofattura e non applica il meccanismo dell'inversione contabile, emette poi una fattura di vendita nei confronti del cliente italiano anch’essa annotata all’interno del registro Iva vendite ex articolo 7-quater. Nel caso in cui gli hotel vengono inseriti in un pacchetto turistico organizzato direttamente dalla agenzia di viaggi italiana l’agenzia di viaggi italiana registra le fatture estere ricevute nel registro Iva acquisti ex articolo 74-ter, non emette autofattura e non applica il meccanismo dell'inversione contabile, emette poi una fattura di vendita nei confronti del cliente italiano anch’essa annotata all'interno del registro Iva vendite ex articolo 74-ter. È corretta tale impostazione?
V. I. - Caserta

Nella causa C-108/22, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ritenuto che l’attività svolta da un aggregatore di servizi alberghieri, consistente nell’acquistare servizi di alloggio presso terzi e nel rivenderli ad altri operatori economici, possa rientrare nel regime speciale Iva delle agenzie di viaggio anche quando tali servizi non siano accompagnati da prestazioni supplementari. La pronuncia riprende i principi già espressi nelle cause C-552/17 e C-163/91: se si escludessero dal regime ...