Imposte

Dichiarazioni d’intento, da quest’anno scattano le nuove regole

di Michele Brusaterra

Dal primo gennaio 2020 cambiano le regole sugli obblighi relativi alle dichiarazioni d’intento che non dovranno essere più spedite al fornitore e annotate, sia dall’emittente che dal fornitore stesso, in un apposito registro.

L’articolo 12 septies del Decreto crescita, Dl 34/2019, convertito con modifiche in legge 58 del 28.06.2019, ha apportato importanti modifiche all’articolo 1 del Dl 746/1983, in tema di esportatori abituali e di adempimenti collegati alla dichiarazione d’intento.

Facendo fin da subito presente che le modifiche dovrebbero entrare in vigore dal primo gennaio 2020, viene qui usato il condizionale in quanto non è ancora stato emanato il provvedimento attuativo delle nuove disposizioni e, pertanto, non è ancora pacifica la possibilità di rispettare le nuove norme.

La modifica al DL 746/1983 riguarda sostanzialmente gli adempimenti sia a carico dell’esportatore abituale, sia quelli a carico dei fornitori dello stesso. Per quanto concerne il primo, ossia l’esportatore abituale, la norma prevede ora che egli debba sempre manifestare l’intento di avvalersi della facoltà di ricevere fatture senza Iva, ossia non imponibili, attraverso l’emissione della dichiarazione d’intento, come da modello approvato con provvedimento del 2.12.2016, da trasmettere telematicamente all’agenzia delle Entrate che deve rilasciare un’apposita ricevuta riportante anche un protocollo di ricezione, ma non vi è più l’obbligo di annotare tale dichiarazione nell’apposito registro.

Nemmeno per il fornitore vi è più l’obbligo di annotazione della dichiarazione d’intento nell’apposito registro, e la nuova norma non stabilisce più, inoltre, che la dichiarazione d’intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate, debba essere consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Dal canto suo, il fornitore deve indicare in ogni fattura emessa senza applicazione dell’imposta in base alla dichiarazione d’intento, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione, rilasciato dall’agenzia delle Entrate.

Con riferimento alla presentazione della dichiarazione d’intento alle dogane, dal primo gennaio 2020 la norma stabilisce che il protocollo menzionato debba essere indicato nella dichiarazione doganale da parte dell’importatore e che «Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione».

Pertanto, anche nel caso di richiesta di non applicazione dell’imposta in fase di importazione, non è più necessaria la presentazione della dichiarazione cartacea e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’agenzia delle Entrate.

Infine, il secondo comma dell’articolo 12 septies del già richiamato Decreto crescita ha rivisto il regime sanzionatorio applicabile al cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni senza prima aver «riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’agenzia delle Entrate della dichiarazione» d’intento.

Dal primo gennaio 2020 la sanzione amministrativa, prevista dal comma 4 bis dell’articolo 7 del Dlgs 471/1997, passa da una misura fissa prevista in precedenza, che andava da euro 250 a euro 2.000 per chi, come recitava la precedente norma, «effettua cessioni o prestazioni, di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’agenzia delle Entrate», a una molto più severa stabilita nella misura dal 100 al 200 per cento dell’imposta.


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