Imposte

Forfettari, torna il veto al cumulo dei redditi di lavoro dipendente

di Gian Paolo Tosoni

Maglie più strette per rientrare nel regime forfettario dal 2020 dopo le modifiche apportate dal comma 692, dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2020 (la legge 160/2019).

Oltre al limite di 65mila euro di ricavi e compensi che i contribuenti forfetari non devono aver superato nell’anno precedente, viene introdotto un altro requisito di accesso e cioè che questi contribuenti non devono aver sostenuto spese per il personale dipendente e assimilato per un importo non superiore a 20mila euro. I riferimenti normativi al lavoro subordinato o parasubordinato sono l’articolo 70 del Dlgs 276/03 (lavoro meramente occasionale), lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’articolo 50, lettere c) e c bis) del Tuir (borse di studio o sussidi e collaborazione coordinata e continuativa); il divieto riguarda anche i collaboratori assunti secondo le modalità riconducibili all’articolo 61, del decreto 276 (contratti a progetto), nonché le somme erogate sotto forma di utili da associazione in partecipazione e le spese di lavoro corrisposte ai familiari che non sono deducibili in base all’articolo 60 del Tuir.

La norma è molto rigorosa e comunque è simile a quella che prima del 2019 vietava i medesimi compensi erogati oltre 5mila euro.

Viene inoltre reintrodotta una causa di esclusione, anche questa identica a quella vigente fino al 2018, in base alla quale sono esclusi dal forfait coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati come quelli di pensione (articoli 49 e 50 del Tuir) oltre 30mila euro. La verifica di tale soglia non deve essere effettuata se il rapporto di lavoro è cessato nel corso dell’anno; quindi ad esempio se il contribuente ha cessato il lavoro dipendente ed è andato in pensione nel corso del 2019, si considera soltanto il reddito di pensione. L’importo non è ragguagliato ad anno.

Un’altra disposizione prende in considerazione l’emissione della fattura elettronica che continua a non essere obbligatoria per i contribuenti in regime forfettario. Viene infatti previsto che i soggetti che hanno l’intero fatturato annuo (in vendita) costituito esclusivamente da fatture elettroniche usufruiscono della riduzione di un anno del termine quinquennale di accertamento. Quindi, niente fattura elettronica obbligatoria per i forfetari, mentre non è venuto meno l’esonero della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per le vendite al dettaglio. Una norma innovativa riguarda il concorso del reddito prodotto in regime forfettario (quadro LM della dichiarazione dei redditi) nell’ammontare del reddito complessivo ai fini della spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali. La precisazione è giustificata dal fatto che il reddito in forfait non viene riportato nel quadro “RN” della dichiarazione dei redditi e quindi sfuggiva dal calcolo del reddito, ad esempio, per famigliari a carico (limite di reddito euro 2.840,51 – 4mila per i figli ultraventiquattrenni).

Il comma 691 della legge di bilancio abolisce il regime super forfettario per i contribuenti con ricavi e compensi compresi fra 65mila e 100mila euro. Quindi la introduzione dal 2020 della flat tax con imposta sostitutiva al 20%, prevista per i contribuenti persone fisiche che svolgono una attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi e compensi fino a 100mila euro, stabilito dalla legge di bilancio dello scorso anno, è venuta meno. La nuova norma infatti abroga i commi da 17 a 22 della legge 145/18.

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