Imposte

Processi innovativi premiati dal Fisco

di Primo Ceppellini e Roberto Lugano

La legge di Bilancio riscrive le regole per il credito d’imposta relativo all’attività di ricerca delle imprese. Le nuove disposizioni, che si applicheranno per il periodo 2020, prevedono la suddivisione delle spese sostenute in tre categorie: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, altre attività innovative.

Per definire il contenuto concreto di ciascuna tipologia si dovrà attendere un decreto del ministero dello Sviluppo economico, da pubblicare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Vediamo di seguito quali sono le specificità dei tre filoni che vengono individuati dalla nuova normativa.

Ricerca e sviluppo

Si tratta delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico. Le spese ammissibili per il calcolo del beneficio sono così sintetizzabili:

spese per il personale direttamente impiegato nell’attività di ricerca;

ammortamenti e canoni di locazione, anche finanziaria, e a altre spese per i beni materiali e il software utilizzati per la ricerca;

spese per contratti esterni (extra muros);

ammortamento dei costi per l’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali;

spese per consulenza;

spese per materiali, forniture e altri prodotti utilizzati.

Il credito di imposta che viene riconosciuto è pari al 12% della base di calcolo, da considerare al netto di qualunque sovvenzione o contributo ricevuto, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliati ad anno in caso di esercizio di durata diversa dai 12 mesi.

Innovazione tecnologica

In questo ambito rientrano le attività, diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Vengono definiti tali un bene materiale o immateriale, un servizio o un processo che si differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa sulla base delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’eco-compatibilità, dell’ergonomia oppure per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Sono escluse le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e quindi in generale non rilevano le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili della concorrenza con specifici elementi estetici o secondari. Non rilevano neppure le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente così come sono escluse le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Per la determinazione della base di calcolo le tipologie di spese agevolate sono analoghe, con qualche differenza, a quelle indicate in precedenza, in quanto riguardano: personale; ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o semplici; contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di terzi dell’attività di innovazione tecnologica; spese per consulenze; spese per materiali e forniture. Manca la categoria dell’ammortamento delle privative (lettera d del paragrafo precedente).

Il credito di imposta, è pari al 6% della base di calcolo, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro ragguagliati ad anno. Anche per questo calcolo, i costi devono essere considerati al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti.

La misura del credito viene elevata al 10%, sempre rimanendo nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, nel caso in cui le attività innovative siano finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

Altre attività innovative

La legge indica espressamente le attività di design e ideazione estetiche, destinate alla concezione e alla realizzazione di nuovi prodotti e campionari, svolte dalle imprese operanti nei seguenti settori: tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica.

Anche per questo credito di imposta si applica la misura del 6%, da applicare su una base di calcolo, definita con tipologie di spese analoghe all’innovazione tecnologica, nella misura massima di 1,5 milioni.

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