Imposte

Screening sulle auto aziendali tra nuova stipula o rinnovo

di Giovanni Scavone e Antonio Tomassini

Dopo le modifiche della legge di Bilancio 2020 al regime delle auto aziendali affidate in uso promiscuo ai dipendenti, si impongono attente valutazioni di convenienza per le aziende.

Il comma 632 ha modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, prevedendo che il fringe benefit (reddito da lavoro dipendente in natura) debba essere computato in misura pari a percentuali forfettarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle Aci – attualmente aggiornate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 – moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa fiscalmente più conveniente al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto dall’azienda. In particolare, la quota parte imponibile sarà:

nella misura del 25%, per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km (auto elettriche o ibride);

nella misura del 30%, per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60g/km fino a 160 g/km;

nella misura del 40% (dal 1° luglio 2020) e del 50 % (a decorrere dal 2021) per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;

nella misura del 50% (dal 1° luglio 2020) e del 60 % (a decorrere dal 2021) per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190g/km.

Le novità si applicano ai veicoli assegnati ai dipendenti con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, esclusi i contratti già in essere, per i quali continua ad applicarsi la vecchia normativa (determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%).

Le modifiche riguardano esclusivamente la quota parte di imponibile (fringe benefit), restando invariate per le imprese sia la misura della deduzione dei costi delle auto (70%), sia la misura – peraltro ancora oggetto di incertezze – della detrazione Iva (in generale, il 40%).

Resta altresì invariato l’obbligo di fatturazione da parte dell’impresa al dipendente del servizio prestato.

Inoltre, i redditi da lavoro dipendente potranno ancora essere calcolati al netto delle eventuali somme corrisposte dal dipendente all’impresa per l’assegnazione del veicolo.

Non si tratta di una modifica sostanziale della disciplina. È consigliabile, tuttavia, che le imprese operino delle valutazioni di opportunità.

La scelta - pro futuro - di veicoli ibridi, infatti, premierebbe sia l’impresa che il lavoratore, consentendo da una parte un minore esborso finanziario (minori ritenute Irpef e previdenziali, eventuale Iva) e dall’altro una quota imponibile per il dipendente (appunto il fringe benefit) inferiore rispetto al passato (25%).

Occorre di contro prestare attenzione all’aggravio impositivo su veicoli più inquinanti (la quota imponibile arriverà nel 2021 sino al 60%). Per tale ragione, considerando il riferimento normativo ai contratti stipulati dal 1° luglio 2020, le imprese potrebbero anche decidere di utilizzare il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giungo 2020 per confermare l’attuale flotta aziendale, mantenendo applicabile il regime fiscale attualmente previsto dall’articolo 51, comma 4 del Tuir sino al rinnovo dei contratti relativi ai mezzi prescelti.

Nel compiere tali valutazioni occorre considerare con cura i presupposti di operatività del nuovo regime, che si applica, sulla base del tenore letterale della norma, ai «contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020» e in relazione ai veicoli assegnati in uso promiscuo di «nuova immatricolazione». In particolare:

1. sul presupposto riferito alla stipula del contratto, lo stesso potrebbe ritenersi coincidente con il momento in cui il dipendente proceda alla scelta del veicolo da utilizzare o, alternativamente, al momento in cui il fornitore riceva l’ordine di acquisto o di noleggio da parte dell’azienda richiedente;

2. sul secondo presupposto relativo all’immatricolazione, sembra potersi far riferimento all’anno di stipula del contratto, a prescindere dal fatto che la data di stipula sia antecedente o successiva a quella di effettiva immatricolazione (nel senso che, ad esempio, un’auto green immatricolata nel gennaio 2020 e oggetto di un contratto stipulato a settembre 2020 dovrebbe poter rientrare nel nuovo regime).

In definitiva le imprese dovranno valutare caso per caso se:

stipulare nuovi contratti di noleggio per i propri veicoli, adeguandosi al nuovo regime sin da subito (che, seppur in misura ridotta, potrebbero consentire un’agevolazione rispetto al passato);

mantenere o rinnovare i contratti già in essere prima del 30 giugno 2020, rinviando l’adeguamento alle nuove disposizioni al momento della loro scadenza e di stipula di nuovi contratti;

valutare l’ipotesi di adottare diversi sistemi di assegnazione dei mezzi ai propri dipendenti (o di rimborsi per utilizzo di auto proprie) in sostituzione di quello attuale, ove risultassero più vantaggiosi.

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