Imposte

L’uso all’estero dei macchinari non blocca l’iperammortamento

di Luca Gaiani

Non decadono dall’iperammortamento i macchinari per l’edilizia interconnessi, che vengono dati a noleggio e temporaneamente utilizzati prezzo cantieri esteri. Il chiarimento giunge dalla risposta n. 14 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate, secondo cui, nello specifico caso esaminato, non si tratta di beni destinati a strutture produttive estere di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto dignità, in quanto esiste un nesso funzionale con l’attività svolta in Italia. L’agenzia non si è invece espressamente pronunciata sulla particolare causa di esonero dalla citata norma “anti-delocalizzazione” riguardante i beni per loro natura utilizzabili in più unità produttive.

L’articolo 7del Dl 87/2018 prevede che l’iperammortamento spetti solo ai beni destinati a strutture produttive italiane, stabilendo la decadenza retroattiva dal beneficio qualora i beni, nel corso del periodo di deduzione delle quote maggiorate, vengano ceduti o destinati a strutture produttive situate all’estero. In questi casi, l’impresa deve effettuare, nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della cessione o della delocalizzazione, una variazione in aumento di importo pari alle quote di iperammortamento dedotte in precedenti esercizi.

Il comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7 stabilisce una deroga al recapture dell’agevolazione, che riguarda i beni agevolati che «per la loro stessa natura» sono destinati all’utilizzo in più sedi produttive e che, pertanto, possono essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato.

La risposta 14/2020 affronta il caso di una società che noleggia “a freddo” gru, pale gommate e altri macchinari per l’edilizia dotati dei requisiti 4.0 (compresa l’interconnessione alla rete di gestione). Talvolta le imprese utilizzatrici, previa autorizzazione del noleggiante, impiegano i macchinari in esame in cantieri esteri.

Secondo la società istante, questi macchinari rientrano nell’esonero previsto dalla norma sopra citata in quanto sono destinati per loro natura ad essere utilizzati in cantieri, cioè in unità produttive dotate di temporaneità; inoltre, il loro impiego in un determinato cantiere non si prolunga necessariamente per tutta la durata dello stesso, ma si limita, generalmente, ad alcune fasi di produzione.

L’agenzia conferma che, nello specifico caso esaminato, non si verifica alcuna decadenza dall’agevolazione, dato che la fattispecie non configura una destinazione a strutture produttive estere, mantenendo i beni un nesso funzionale con l’attività di impresa svolta nel nostro Paese.

Restano dunque ancora da chiarire i requisiti che i macchinari 4.0 devono possedere per rientrare nell’esonero speciale previsto per i beni plurilocalizzati: su questo punto un intervento sistematico delle Entrate sarebbe auspicabile.

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